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Procedure concorsuali Vendite a mezzo commissionario Aste ex DM 32/2015

Procedure concorsuali

  1. Che cosa sono

    Le procedure concorsuali, nell'ordinamento giuridico italiano, sono delle procedure giudiziali cui è assoggettata un'impresa commerciale nell'ambito del diritto fallimentare italiano.

    Le procedure concorsuali attualmente regolate dalla legge italiana sono:
    • il fallimento;
    • il concordato preventivo;
    • la liquidazione coatta amministrativa;
    • l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza;
    • l'amministrazione straordinaria speciale.

    Per l'apertura delle procedure concorsuali è necessario che l'impresa si trovi:
    • in stato di insolvenza;
    • in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 della legge fallimentare italiana;

    Per la casistica di insolvenza non disciplinata dal diritto dell'Unione Europea: il giudice italiano può dichiarare il fallimento dell'impresa, a patto che questa abbia almeno una sede secondaria in Italia; infatti serve almeno una sede secondaria perché si abbia un regolare esercizio d'impresa. Se l'impresa si è trasferita in un altro stato dopo il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento o dopo la richiesta del pubblico ministero, la procedura si apre ugualmente. È necessario evitare doppie riscossioni e coordinare le procedure che si aprono, ma per quanto riguarda le insolvenze non comunitarie, la materia non è disciplinata dal d.lgs 9 gennaio 2006, n. 5

    Per le insolvenze previste dal diritto dell'UE il Regolamento dell'Unione europea n. 1346 del 29 maggio 2000 regola la procedura dei debitori insolventi il cui centro d'interessi sia sito negli stati dell'Unione Europea. Non c'è una procedura unitaria per questo tipo di insolvenze, per cui c'è un coordinamento tra le varie procedure. Il regolamento disciplina sia le procedure che hanno come obiettivo la liquidazione dell'impresa, sia quelle che mirano a risanarla. Tuttavia sono escluse le procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese d'investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi. Il regolamento distingue tra Procedura principale, procedure secondarie e coordinamento tra le varie procedure.

    La procedura principale è disciplinata dallo stato in cui l'impresa ha il suo centro d'interessi principale. È disciplinata dalla legge dello Stato in questione per quanto riguarda gli effetti, i presupposti, e lo svolgimento, tranne che per deroghe necessarie in caso di esigenze pubbliche, rapporti di lavoro e le altre cause riportate negli artt. 5-15 del regolamento n. 1346/2000. Le procedure secondarie sono sempre di liquidazione e si svolgono in parallelo a quella principale e riguardano solo i beni che si trovano nello Stato membro in cui si svolge la procedura.

    Queste procedure possono aprirsi anche prima di quella principale nel caso in cui ci siano impedimenti legislativi all'apertura della procedura principale nello Stato in cui si deve svolgere o nel caso in cui siano i creditori coinvolti nella procedura secondaria a richiederlo. Tra i curatori delle procedure c'è un obbligo d'informazione e di coordinamento; ogni creditore può insinuare il proprio credito nelle procedure nella misura in cui ciò può essere utile ai creditori della procedura in cui si insinua.


  2. L'art 107 della legge fallimentare


    L'art 107 della legge fallimentare stabilisce quanto segue:

    (1) Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (2). Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.

    Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione [104 ter] che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili (3).

    Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio (4).

    Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto (5).

    Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

    Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.

    Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.


  3. Il servizio offerto da Aste Business


    In materia di vendita di beni mobili ed immobili derivanti da procedure concorsuali, Aste Business offre il proprio servizio in qualità di soggetto specializzato secondo il comma 1 dell'art. 107 della legge fallimentare.

    Interviene nella gestione delle vendite, fornendo l'assistenza e il supporto necessario al professionista (curatore fallimentare, liquidatore giudiziale, commissario liquidatore), assumendo in pieno la gestione della fase liquidatoria e svolgendo quindi tutte le attività e gli adempimenti necessari concordati con la procedura.

    Lo scopo di Aste Business è quello di fornire una SOLUZIONE di assoluta semplicità ed efficacia per la vendita rispetto alle consuete soluzioni offerte dal mercato, sia lato curatore/procedura, sia per quanto riguarda gli utenti interessati a partecipare all’asta.

    Ciò che differenzia Aste Business dai comuni competitor o dai siti classici ove vengono abitualmente pubblicati gli avvisi di vendita delle procedure concorsuali, è il modo in cui si approccia alla vendita stessa e alle attività connesse.

    Aste Business non è quindi soltanto una vetrina e una piattaforma dove vengono pubblicati i beni ed effettuata l'asta competitiva ma, un’azienda che si impegna concretamente, mediante tecniche di marketing specifiche e la propria organizzazione, a trovare clienti realmente interessati ai beni in vendita, gestendo ogni fase della vendita a 360°.

    COMPLETO: Gestiamo la vendita a 360°, compresa la pubblicità legale ed il PVP

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Procedure esecutive

  1. Che cosa sono

    Il procedimento esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell'interesse del creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie previste dall'ordinamento giuridico, nei limiti di quanto la legge o il Giudice stabilisce. Si affianca, in molti casi in rapporto di strumentalità, al processo di cognizione, contrariamente rivolto all'accertamento del diritto, all’ottenimento di una sentenza di condanna ovvero alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Il processo esecutivo presuppone l'esistenza di un valido titolo esecutivo.

    Che cosa si intende per titolo esecutivo?
    Possiamo definire il titolo esecutivo come condizione necessaria e sufficiente per esercitare l’azione esecutiva. Più precisamente condizione sufficiente perché basta essere in possesso di un titolo tra quelli individuati dal codice di rito per iniziare ad avvalersi del procedimento esecutivo previsto dalla legge, mentre è condizione necessaria perché se si è privi di tale documento non si può dar inizio alla suddetta procedura. Giova ricordare che il titolo esecutivo, esistente al momento in cui inizia l'esecuzione, non deve venire meno durante il suo svolgimento. E, ancora, il titolo esecutivo è al contempo un atto di accertamento e un documento probatorio, in quanto allo stesso tempo afferma l'esistenza di un diritto di credito in capo ad un soggetto – creditore – e ne costituisce la prova. Sulla base di queste caratteristiche intrinseche del titolo esecutivo, il Legislatore fonda la possibilità di azionare la procedura esecutiva per soddisfare il diritto che il debitore non ha spontaneamente adempiuto.
    Difatti, l’art. 474 , comma 1 c.p.c. prevede che l’esecuzione forzata può aver luogo solo se si è in possesso di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile.
    Per certezza del diritto si deve intendere l'esistenza del titolo, per liquidità che il credito sia costituito da un ammontare determinato, oppure determinabile, infine, per esigibile non deve cioè essere sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo.
    Il comma 2 dell’art. 474 c.p.c. specifica quali sono i documenti e gli atti che la legge definisce titoli esecutivi. Dall'analisi della suddetta disposizione si desume che i titoli esecutivi possono distinguersi in due distinte categorie: titoli giudiziali e titoli stragiudiziali.

    Sono titoli esecutivi giudiziali “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva” (comma 2, n.1, art. 474 c.p.c.). Si tratta delle sentenze di condanna passate in giudicato, delle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive e degli altri atti che la legge dichiara espressamente esecutivi come ad esempio i verbali di conciliazione, i decreti ingiuntivi, le licenze e gli sfratti convalidati, etc..
    Costituiscono titoli stragiudiziali, invece, le scritture private autenticate per quanto riguarda le obbligazioni di somme in denaro in esse contenute, le cambiali e gli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce espressamente l'efficacia di titolo esecutivo come ad esempio nel caso degli assegni. Ricadono in questa categoria anche gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato dalla legge a riceverli come ad esempio le ricognizioni di debito (comma 2, n. 2-3, art. 474 c.p.c.). A questo elenco occorre, infine, aggiungere le decisioni delle istituzioni dell’Unione Europea e i titoli esecutivi europei disciplinati dal Regolamento UE n. 805/2004.

    Il creditore, dunque, quando è in possesso di un titolo esecutivo può servirsene, attivando una procedura di esecuzione forzata. Ciò è possibile solo dopo che il titolo sia stato munito di formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. Si dice che il titolo viene spedito in forma esecutiva quando il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale appone sull’originale o su una copia autentica del titolo la suddetta formula, la quale riporta l'intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” e l’enunciazione prevista dal comma 3 dell’art. 475 c.p.c.

    Si badi bene, quando il titolo esecutivo è formato da assegni, cambiali o scritture private autenticate non occorre l'apposizione della formula in quanto il creditore è già in possesso dell'originale.
    Il procedimento esecutivo consta di più atti e si svolge sotto la direzione di un giudice: il Giudice dell’Esecuzione ex art. 484 c.p.c.. Il potere riconosciuto al Giudice dell’Esecuzione è un potere di direzione del processo esecutivo. Ciò è confermato dalla Suprema Corte : “il potere conferito dal vigente ordinamento processuale al giudice dell’esecuzione, al fine di pervenire al soddisfacimento dei creditori procedenti o intervenuti, è un potere di direzione del processo esecutivo, che si concreta nel compimento della serie successiva e coordinata degli atti che lo costituiscono, e cioè nel compimento diretto di atti esecutivi e nell’ordine, ad altri impartito, di compimento di atti esecutivi, nonché del successivo controllo della legittimità ed opportunità degli atti compiuti, con il conseguente esercizio del potere soppressivo e sostitutivo, contenuto nell’ambito e nei limiti segnati dalle norme di rito che disciplinano il processo esecutivo” (Cass. 22.12.1977, n. 5697). Più precisamente detto procedimento si articola in tre fasi:

    1° FASE: il pignoramento - atto con il quale i beni sottratti alla libera disponibilità del debitore vengono sottoposti al potere dell'ufficio esecutivo;
    2° FASE: la liquidazione dell’attivo, id est i suddetti beni vengono trasformati in somma di denaro;
    3° FASE: la distribuzione di quanto ricavato ai creditori.

    E’ bene sottolineare che la struttura del procedimento esecutivo cambia a seconda della natura dei beni coinvolti (immobili, mobili e crediti) e del luogo in cui gli stessi si trovano (presso il debitore o presso terzi).
    Solitamente al creditore è riconosciuta la facoltà di scegliere quali beni “colpire” con l’esecuzione e, conseguentemente, il tipo di procedura da adottare.
    In sede di opposizione l’art. 483 del codice di rito riconosce al debitore la possibilità di proporre al Giudice dell’Esecuzione la domanda volta ad ottenere la limitazione dell’azione del creditore quando questa è eccessiva.
    In che modo ha inizio l'espropriazione ?
    La risposta è fornita dall’art. 491 c.p.c. dove si legge: “Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento” 

    Il pignoramento è, dunque, il primo atto del processo espropriativo e consiste “in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”.
    Quanto alla forma viene redatto dall’Ufficiale Giudiziario un verbale dal quale risulta, oltre che l’ingiunzione, la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo stabilito con l’assistenza, se ritenuta necessaria o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall’ufficiale giudiziario.
    Tramite il pignoramento, dunque, i beni sottratti alla libera disponibilità del debitore sono vincolati a favore del creditore procedente, nonché di quelli che dovessero intervenire nel procedimento. E’ possibile effettuare più pignoramenti con riferimento ai medesimi beni; in questo caso, però, pur essendo atti tra di loro autonomi, non si hanno altrettanti procedimenti. Si ricorda che l’interesse del creditore trova una maggiore garanzia mediante un pignoramento successivo anziché un atto di intervento in un procedimento iniziato da altro creditore pignorante. Difatti, l’invalidità del pignoramento iniziale si ripercuote anche sull’atto di chi è intervenuto nello stesso procedimento, mentre non pregiudica gli effetti del successivo pignoramento. Gli atti con i quali il debitore aliena o dispone delle cose pignorate sono inefficaci nei confronti del creditore.

    Quali sono gli effetti del pignoramento?

    Il pignoramento, nelle varie specie, produce l’effetto di rendere inopponibili al creditore procedente e agli altri creditori che intervengono nell’esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati (come per esempio la vendita e le cessioni dei crediti).
    Si precisa che per gli immobili vale la regola dell’anteriorità della trascrizione; per i beni mobili il principio della tutela del terzo acquirente che abbia acquistato il possesso in buona fede. Si vedano, in proposito, gli articoli 2912 e segg. del codice civile.

    Il debitore può evitare il pignoramento? In che modo può farlo?
    La risposta è positiva: il debitore, può liberarsi dal pignoramento se versa una somma di danaro; così può prevenirlo se corrisponde nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario l’importo del credito e delle spese affinché questi lo destini al creditore. Il versamento nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario della somma per cui si procede e dell’importo delle spese con l’incarico di consegnarli al creditore, effettuato dal debitore al fine di evitare il pignoramento ha contenuto e valore di pagamento e produce effetti liberatori immediati.
    Se ci sono più creditori, il debitore dovrà versare una somma pari all’ammontare dei crediti e delle spese. Il procedimento, a questo punto, prosegue concludendosi con la distribuzione della somma ricavata fra i creditori stessi. In ogni caso, anche dopo il pignoramento, il debitore può liberarsi da quest’ultimo ed evitare la fase della vendita se provvede a corrispondere una somma pari all’ammontare dei crediti e delle spese in sostituzione dei beni pignorati. Non va poi dimenticata la facoltà riconosciuta al debitore ex art. 496 c.p.c di chiedere la riduzione del pignoramento quando questo colpisce beni di valore superiore al credito ed alle spese.

    Quando il pignoramento perde efficacia?
    Ai sensi dell’art. 497 c.p.c. perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. A detto termine si ricordi è applicabile la sospensione feriale.
    Come già anticipato, l’espropriazione forzata è un procedimento che prevede la partecipazione di altri creditori ( cosiddetto intervento), oltre a quello procedente. L’intervento, che non richiede la notifica del precetto dal momento che la procedura è iniziata da altri, è consentito ai creditori ipotecari, privilegiati e chirografari e, ancora, nel solo caso di espropriazione immobiliare, ai titolari di crediti sottoposti a termine o a condizione. Si fa presente che per essere inseriti nel riparto i creditori devono intervenire prima della distribuzione del ricavato. Il creditore procedente – pignorante deve sempre segnalare l’esistenza della procedura ai creditori muniti di ipoteca o di privilegio risultanti da pubblici registri. In caso contrario, il Giudice dell’Esecuzione non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati.
    Terminata la fase rappresentata dal pignoramento ha inizio quella destinata alla trasformazione o meglio conversione dei beni pignorati in somma di denaro. Tale finalità si realizza di solito con la vendita forzata anche se è possibile, con le dovute cautele, che il bene sia assegnato direttamente al creditore a soddisfazione delle sue pretese.

    I creditori non possono proporre l’istanza di vendita se prima non sono trascorsi dieci giorni dal pignoramento. La vendita forzata può farsi con o senza incanto:

    • senza incanto a mezzo di commissionario: in questo caso il giudice, sentito eventualmente uno stimatore, fissa il prezzo minimo e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita dovrà essere eseguita;
    • all’incanto: il giudice con provvedimento di vendita, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo della vendita, nonchè il prezzo di apertura dell’incanto, oppure dispone che la vendita avvenga al miglior offerente senza determinare il prezzo minimo
    Effetto tipico dell’acquisto in sede di esecuzione è quello purgativo. Che cosa significa? Nel senso che il bene ceduto viene trasferito libero da ipoteche e da pegni. La soddisfazione del credito può ottenersi anche mediante l’attribuzione diretta del bene pignorato al creditore. In questo caso, è necessario determinare il valore per stabilire se il credito possa essere soddisfatto in toto o parzialmente. L’eventuale differenza che residuasse va restituita al debitore.
    Conclusasi la fase della conversione ci si addentra nella terza fase: la distribuzione del ricavato tra i creditori. A tal fine occorre tener conto dell’ordine nel quale i vari crediti debbono essere pagati. I criteri previsti sono i seguenti:
    • le spese processuali hanno la priorità assoluta;
    • vanno poi soddisfatti i creditori muniti di privilegi e di ipoteche in base ai rispettivi diritti di prelazione;
    • i creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente e ai quali il ricavato si distribuisce in proporzione ai rispettivi crediti;
    • l’eventuale residuo viene suddiviso proporzionalmente tra i creditori chirografari tardivamente intervenuti.
    Infine, se avanza ancora qualcosa deve essere consegnata al debitore. La formazione del cosiddetto piano di riparto può dar luogo ad eventuali controversie tra i creditori circa la collocazione dei rispettivi crediti. In questo caso il Giudice dell’Esecuzione sospende il procedimento e, qualora non sia competente a conoscere queste vertenze, rimette le parti davanti al giudice competente. In ipotesi contraria, una volta emesso il provvedimento di sospensione del pagamento delle quote spettanti ai vari creditori, passa ad esaminare la controversia dando luogo a un procedimento di cognizione che si inserisce all’interno del processo esecutivo.

  2. Come avviene la vendita dei beni mobili pignorati ? 

    art. 532 cpc: Il giudice dell'esecuzione(1) dispone la vendita [disp. att. 159 2, 167] senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'art. 169-sexies delle isposizioni per l'attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario(2)(5).

    Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore [68; disp. att. 161] dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione [119; disp. att. 86]. 

    Il giudice fissa altresi’ il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita’ di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice (5).

    L'art. 530 c.p.c. commi VI e VII c.p.c., (introdotti dalla L. 22 febbraio 2010 n. 24) stabilisce che "Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura."
    In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto(5).Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente"

  3. Come interviene Aste Business nella vendita dei beni mobili pignorati

    L'asta telematica è la giusta soluzione per vendere i beni mobili pignorati, in particolar modo in ottica di trasparenza, competitività ed efficacia permettendo a chiunque di poter partecipare restando comodamente seduto davanti al proprio PC. 

    Aste Business interviene in qualità di soggetto specializzato ex art 169 sexies disp. att. c.p.c., assumendo in pieno la gestione della vendita. 

    Fornisce il servizio di deposito e custodia dei beni presso i propri locali (qualora questo compito non venga assegnato al debitore) e cura la vendita in ogni suo aspetto, sia per quanto riguarda quelli legali che non, in particolare:
    • Catalogazione professionale;
    • Redazione dei documenti di gara: Avviso, regolamento etc.
    • Attività su P.V.P. e pubblicità legale secondo normativa;
    • Sopralluoghi con gli utenti interessati;
    • Marketing e scouting dedicati;
    • Espletamento pratiche di trasferimento di proprietà:
    • Consegna dei beni e supervisione al ritiro.

  4. Le procedure esecutive immobiliari 

    Modalità delle vendite
    La vendita di beni immobili derivanti da procedure esecutive può essere affidata esclusivamente ai gestori della vendita telematica, ossia a società accreditate dal Ministero della Giustizia per lo svolgimento di tale attività.

    Aste Business S.r.l. è una società accreditata dal Ministero della Giustizia per la gestione delle vendite telematiche per conto di tutti i Distretti di Corte d’Appello italiani (PDG 01/08/2017).

    Art. 569 comma 4 (Provvedimento per l'autorizzazione alla vendita)
    “...Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”. (Vigenza: si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto)"

    Art. 161-ter (Vendite con modalità telematiche)
    “Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica”.

  5. Il D.M. 32/2015

    Per le vendite che seguono le norme del codice di procedura civile, il DM 32/2015 individua le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle aste telematiche relative alla vendita di beni mobili ed immobili.

    Esso quindi si applica anche nel caso di procedure concorsuali (art. 107 comma 2) ossia nel caso in cui il curatore disponga che la vendita venga effettuata dal G.D. in ottemperanza al codice di procedura civile, in quanto applicabile.

    Le tipologie di vendita 

    Il D.M. 32/2015, oltre a ad individuare quanto prima indicato, definisce le modalità in cui possono avvenire le aste telematiche di beni mobili ed immobili secondo c.p.c; esse possono essere di tre tipologie: 
    • Vendita sincrona: I rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura (professionista delegato) e di tutti gli offerenti. La partecipazione a questa tipologia di gara prevede che l'offerta e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a norma degli articoli 12 e 13 del d.m. 32/2015.
    • Vendita sincrona mista: I rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo dinnanzi al giudice o al referente della procedura (professionista delegato). La partecipazione a questa tipologia di gara prevede che l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possano essere presentate per via telematica a norma degli articoli 12 e 13 del d.m. 32/2015 o in modalità tradizionale mediante deposito presso lo studio del professionista delegato o in cancelleria. In tale contesto coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità, mentre coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità tradizionale partecipano comparendo dinnanzi al giudice o al referente della procedura.
    • Vendita asincrona: I rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura (professionista delegato). La partecipazione a questa tipologia di gara prevede che l'offerta e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a norma degli articoli 12 e 13 del d.m. 32/2015.

Il portale delle vendite pubbliche

Aste Business, quando incaricata a gestire le operazioni di vendita di beni mobili o immobili derivanti da procedure concorsuali e/o esecuzioni; adempie agli obblighi previsti dalle normative vigenti riguardo le pubblicazioni sul Portale delle Vendite pubbliche in qualità di soggetto legittimato alla pubblicazione, esonerando la procedura da questa incombenza.

Vediamo nel dettaglio però di cosa si tratta. 

  1. Cos'è il Portale delle Vendite Pubbliche ?

    Il PVP è stato istituito dall ‘ art 13, lettera b, n° 1, del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che ha sostituito il primo comma dell’art. 490, stabilendo che:

    «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche".»

    Sul PVP vengono pubblicati gli avvisi di vendita dei beni provenienti dalle procedure esecutive e concorsuali nonché le ulteriori procedure per le quali è prevista la pubblicazione per legge.

    Tramite il PVP gli utenti interessati a presentare offerta hanno altresì diritto di visionare gli immobili entro 15 giorni dalla richiesta formulata, solo mediante IL PVP, ex art 560 c.p.c. come modificato dal DL n 59/2016. In tale contesto la richiesta di visita/visione del bene andrà inoltrata esclusivamente tramite il PVP.

    Il portale è attivo dal 17 luglio 2017 ed a partire da tale data su disposizione dell'autorità giudiziaria è possibile procedere alla pubblicazione ed alla consultazione.

    Il portale delle vendite pubbliche è accessibile dai seguenti indirizzi:

    https://pvp.giustizia.it
    https://venditepubbliche.giustizia.it
    https://portalevenditepubbliche.giustizia.it

  2. Da quando è obbligatorio

    L'utilizzo del P.V.P. è obbligatorio dal 20 febbraio 2018 (trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche, pubblicate in G.U. n. 16 del 20-1-2018). Si segnala che vi sono delle interpretazioni che anticipano l'entrata in vigore al 19 febbraio.

    Infatti iI D.M. 5.12.2017, pubblicato in G.U. il 10.01.2018, ha accertato la piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche e nella G.U. n. 16 del 20-1-2018 sono state pubblicate le specifiche tecniche (l'obbligo decorre trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche).

    Quindi dovranno essere pubblicate sul portale tutte le vendite i cui avvisi o le cui ordinanze con data 20 febbraio 2018 o successiva (non conta la data dell'asta ma la data dell'avviso o dell'ordinanza).

    A partire dal 10.01.2018 decorre inoltre il termine dei 90 gg spirato il quale le vendite telematiche immobiliari sono obbligatorie e le richieste di visita agli immobili sono formulate solo attraverso il portale ed evase entro 15 gg dalla domanda.

  3. Per quali procedure è prevista la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche?

    La pubblicazione obbligatoria sul PVP riguarda tutte le vendite nell'ambito della legge fallimentare (fallimenti, concordati, ecc.) e nell'ambito delle esecuzioni (per tutti i tipi di beni, anche di modestissimo importo).

  4. Come avviene la pubblicazione di un annuncio su P.V.P ? 

    Il referente della procedura o soggetto legittimato alla vendita (professionista delegato, curatore, liquidatore giudiziale, commissionario, soggetto specializzato alle operazioni di vendita) deve autenticarsi tramite il proprio apparato fisico di firma digitale e/o mediante la carta nazionale dei servizi (CNS).

    Tramite un sistema di collegamento con i registri interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID), il portale è in grado di verificare la titolarità del professionista alla gestione degli avvisi di vendita.

    Il professionista delegato deve quindi:

    • inserire i dati identificativi della procedura e dei suoi organi;
    • inserire i dati identificativi del bene in vendita (descrizione, dati catastali, ecc.);
    • inserire l'avviso di vendita;
    • allegare i documenti rilevanti (ordinanza di vendita, avviso di vendita, perizia, foto etc.);
    • pagare il contributo di pubblicazione;
    • selezionare il sito della pubblicità locale e il gestore della vendita;
    • successivamente inserire l'esito della gara e gli eventuali eventi significativi (ad es. revoca, sospensione etc.).
    Il manuale operativo dei servizi per l'inserimento degli avvisi sul P.V.P. si trova al seguente indirizzo:
      http://pst.giustizia.it/.../Avvisi_di_Vendita.pdf

  5. Qual è l'importo del contributo di pubblicazione sul portale delle vendite  pubbliche?

    Per la pubblicazione sul P.V.P. è dovuto un contributo dell'importo di 100 euro a carico del creditore procedente.

    Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ogni lotto.

    Quando vi è l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito.

    Il contributo non è dovuto per la pubblicazione relativa a beni diversi da beni immobili e mobili registrati.

    Il contributo è previsto ai sensi dell'art. 18 bis (inserito dall'art. 15, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) del DPR 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

    Le istruzioni per il pagamento si trovano all’indirizzo:
    http://pst.giustizia.it/.../importo_fisso_PVP.pdf

  6. Deve essere effettuata ulteriori pubblicità oltre all'inserzione sul Portale delle Vendite pubbliche ? 

    L'art. 490, comma 1, c.p.c. prevede un'unica forma di pubblicità obbligatoria costituita dalla pubblicazione sul P.V.P.

    Però lo stesso art. 490, comma 2, c.p.c., dispone per i beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro, e in ogni caso per i beni immobili, vi sia un'ulteriore forma di pubblicità obbligatoria consistente nella pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima, in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

    Pertanto la pubblicità sarà sempre obbligatoria sul P.V.P. e, nei casi sopra visti, anche sui “siti specializzati”. 

    Nel caso di vendita di beni in ambito fallimentare inoltre, l'art 107 impone che "In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva".

  7. Esiste un'assistenza per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche?

    In atto non è offerto dal Ministero di Giustizia un servizio di Help Desk, bensì come sopra riportato sono disponibili dei manuali sul sito pst.giustizia.it e delle FAQ ed una guida sul PVP.

  8. Che cosa si intende con gara telematica nel contesto del D.M. 32/2015

    Per GARA TELEMATICA s’intende la modalità di svolgimento della vendita realizzata per il tramite di una specifica piattaforma informatica messa a disposizione dal Gestore della Vendita che è un soggetto privato che dispone del software per l'asta telematica, iscritto all'apposito registro ministeriale.

    Questa piattaforma consente agli offerenti accreditati di presentare l'offerta e di partecipare all'asta telematica ed al referente di validare o rifiutare le offerte ricevute, avviare le operazioni d'asta, decretare l'aggiudicazione, predisporre i relativi verbali e i conseguenti depositi sui registri informatici di cancelleria.

    Tali aste telematiche possono avvenire in modalità asincrona, sincrona telematica o sincrona mista (vedi sopra); non sono da confondere con le procedure competitive telematiche effettuate in ottemperanza all'art. 107 comma 1 della legge fallimentare, le quali non prevedono l'obbligo di rispettare le caratteristiche e l'operatività descritte nel suddetto decreto ministeriale.

  9. Con il P.V.P, come sono gestite le visite ai beni in vendita?

    Ai sensi dell'art. 560, comma 5, c.p.c., le richieste di visione dei beni devono essere presentate esclusivamente mediante il Portale delle Vendite Pubbliche.

    È obbligo del custode consentire l'esame dei beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta.

    Il custode giudiziario, accedendo all'area a lui riservata all'interno del P.V.P., può consultare le richieste di visita.

  10. Come si presenta un'offerta per partecipare ad una vendita telematica?

    L'offerta per la partecipazione alle vendite telematiche di cui al D.M. 32/2015, sono presentate esclusivamente tramite un modulo web che verrà reso disponibile sul portale delle vendite pubbliche, reso accessibile anche dal link presente nella scheda relativa ai beni in vendita sul portale del gestore della vendita telematica.

    Al fine di potere presentare l’offerta per via telematica, l’offerente dispone di due opzioni di seguito riportate:

    disporre di una “casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica” (si tratta di particolare casella PEC identificativa utile al solo fine della partecipazione alla vendita telematica rilasciata da un gestore identificato dal Ministero di Giustizia prevista dall’art.13, comma 4 del D.M. 26 febbraio 2015, n.32 );

    Disporre di una casella di posta elettronica certificata “tradizionale” ed il dispositivo di firma digitale con il quale firmare l’offerta.

    Il manuale per la presentazione delle offerte telematiche rilasciato dal Ministero di Giustizia è reperibile al seguente link:
    https://pst.giustizia.it/.../Offerta_telematica_PVP.pdf

  11. Le aste telematiche secondo il D.M. 32/2015 riguardano anche le vendite dei fallimenti e/o concordati?

    Si ritiene che l'obbligo ci sia solamente se é stata scelta la vendita dal Giudice Delegato  secondo quanto stabilito dal c.p.c. a norma dell'art. 107, comma 2, L.F.
    In tutti gli altri casi si può procedere con le usuali modalità.

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